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T.U. 13/01/2006

Art. 190 (Consorzi stabili e consorzi di cooperative) (art. 20 sexies, d.lgs. 190/2002 aggiunto dall’art. 1, d.lgs. 9/2005) 1 I consorzi stabili sono qualificati sulla base della somma dei requisiti di qualificazione posseduti dalle singole imprese consorziate. Ai fini della qualificazione del contraente generale é richiesto che la qualificazione sia raggiunta sommando i requisiti di non più di cinque consorziati per la classifica I e non più di quattro consorziati per la classifica II e III. I consorziati assumono responsabilità solidale per la realizzazione dei lavori affidati al consorzio in regime di contraente generale. 2 I consorzi di cooperative di produzione e lavoro previsti dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, sono qualificati sulla base T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. dei propri requisiti, determinati con le modalità previste dal regolamento.

3. Per i consorzi stabili: a) i requisiti di ordine generale, di cui all'articolo 188, devono essere posseduti da ciascun consorziato e dal consorzio; b) il requisito di cui all'articolo 187, lettera a), sistema di qualità aziendale, qualora non posseduto dal consorzio, deve essere posseduto da ciascuno dei consorziati che concorrono ai requisiti per la qualificazione; c) il requisito di cui all'articolo 189, comma 2, lettera b), cifra d'affari in lavori, è convenzionalmente incrementato del venti per cento nel primo anno di vita del consorzio, del quindici per cento nel secondo anno e del dieci per cento nel terzo, quarto e quinto anno. Per i consorzi già costituiti, il termine per l'aumento convenzionale decorre dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 9 del 2005; d) il requisito di cui all'articolo 189, comma 3, lavoro di punta, può essere dimostrato tenendo conto di singoli lavori eseguiti da consorziati diversi. Tale requisito può essere conseguito alternativamente, con il più consistente lavoro realizzato da uno dei consorziati, con i due più consistenti lavori realizzati da non più di due consorziati, con i tre più consistenti lavori realizzati compiuti da non più di tre consorziati; e) alla aggiudicazione del primo affidamento, il consorzio stabile costituisce un fondo consortile non inferiore a dieci milioni di euro per la classifica I, a quindici milioni di euro per la classifica II, a trenta milioni di euro per la classifica III di qualificazione. Tale importo sarà ridotto del trenta per cento, qualora il requisito di cui all'articolo 189, comma 2, lettera a), sia pari ad un valore compreso tra il quindici ed il venti per cento, ovvero del cinquanta per cento qualora il suddetto requisito sia superiore al venti per cento. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'importo è ridotto del trenta per cento qualora il requisito sia superiore al trenta per cento ovvero del cinquanta per cento qualora il requisito sia superiore al quaranta per cento;

f) il consorzio stabile ha facoltà di costituire una società di progetto, alla quale si applica, tra l'altro, il regime di responsabilità previsto dal presente capo. Ove non si avvalga di tale facoltà il consorzio stabile deve comunque adeguare il proprio fondo consortile al capitale richiesto dal bando, ove superiore a quello di cui alla lettera e). 3 I consorzi di cooperative possono conferire le attività di contraente generale di cui siano aggiudicatari, esclusivamente a propri consorziati ammessi al sistema di qualificazione, per qualunque classifica. In tale caso: a) la prevista assegnazione delle attività deve essere comunicata dal consorzio in sede di qualifica e, per le procedure aperte, in sede di offerta; b) le imprese assegnatarie non possono partecipare alla gara; c) i requisiti delle imprese assegnatarie possono essere fatti valere dal consorzio per la qualifica alla gara, ai sensi dell'articolo 191; d) il consorzio, per effetto dell'aggiudicazione, resta solidalmente responsabile con la cooperativa assegnataria nei confronti del soggetto aggiudicatore per la buona esecuzione del contratto. Ove l'assegnazione sia effettuata in favore di più di una cooperativa, si procede alla costituzione di una società di progetto ai sensi del presente capo. Nel caso in cui il consorzio non partecipi alla società di progetto, rimane comunque responsabile in solido con le cooperative assegnatarie e con la società di progetto, ovvero con la sola società di progetto ove siano state prestate le garanzie sostitutive di cui al presente codice. Relazione all’articolo 190 Il presente articolo codifica l’art. 20 sexies del D.Lgs 190/2002 con i necessari adattamenti.

Art. 191 (Norme di partecipazione alla gara) (art. 20 octies, d.lgs. 190/2002 aggiunto dall’art. 1, d.lgs. 9/2005) 1 I soggetti aggiudicatori hanno facoltà di richiedere, per le singole gare: 2 a) che l'offerente dimostri la sussistenza dei requisiti generali di cui all'articolo 188; nei confronti 3 dell'aggiudicatario la verifica di sussistenza dei requisiti generali è sempre espletata; 4 b) che l'offerente dimostri, tramite i bilanci consolidati ed idonee dichiarazioni bancarie, la 5 disponibilità di risorse finanziarie, rivolte al prefinanziamento, proporzionate all'opera da realizzare; 6 c) che sia dimostrato il possesso, da parte delle imprese affidatarie designate in sede di gara o dallo 7 stesso offerente, della capacità tecnica specifica per l'opera da realizzare e dei requisiti economico 8 finanziari e tecnico organizzativi adeguati al progetto da redigere nel rispetto delle previsioni degli 9 articoli 36 e seguenti e delle indicazioni integrative e di dettaglio da disporsi con apposito decreto 10 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 11 12 Ai fini del comma 1, lettera c), la esecuzione di lavori analoghi, ove richiesto dal bando di gara, 13 potrà essere documentata dalle imprese affidatarie designate ovvero dall'offerente, dimostrando di 14 avere eseguito, con le modalità dell'articolo 189, comma 3, opere ricadenti in una delle seguenti 15 categorie OG accorpate ai sensi del regolamento: 16 a) organismi edilizi (OG1) ; 17 b) opere per la mobilità su gomma e su ferro (OG3 e OG4) 18 c) opere relative al ciclo integrato dell'acqua (OG5 e OG6) 19 d) opere fluviali e marittime (OG7 e OG8) 20 e) opere impiantistiche (OG9, OG10 e OG11) 21 f) opere di impatto ambientale (OG12 e OG13) 22

3. A prescindere dalla qualificazione richiesta in sede di gara, i soggetti aggiudicatori indicano, negli atti contrattuali, le specifiche qualificazioni anche specialistiche che devono essere possedute dagli esecutori delle lavorazioni più complesse. A tali qualificazioni non si applicano le limitazioni di cui al comma 2. 23 Ai fini dell'articolo 176, comma 7, del presente codice, la quota minima del trenta per cento di imprese affidatarie che devono essere indicate in sede di offerta, si intende riferita a tutti i lavori che il Contraente generale non esegue con mezzi propri. 1 I soggetti aggiudicatori che sono enti aggiudicatori ai sensi dell’articolo 3, comma 29, possono istituire il proprio sistema di qualificazione secondo nel rispetto dell’articolo 232. A tale fine gli enti aggiudicatori ammettono al sistema i contraenti generali qualificati a norma del presente capo e dotati, inoltre, delle eventuali qualificazioni specifiche individuate dal soggetto aggiudicatore in base a norme e criteri oggettivi conformi alle previsioni dei commi 1 e 2. 2 Non possono concorrere alla medesima gara imprese collegate ai sensi dell'articolo 149, comma

3. E' fatto divieto ai partecipanti di concorrere alla gara in più di raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di concorrere alla gara anche in for- ma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o Consorzio, anche stabile. 1 Per le gare da aggiudicare alla offerta economicamente più vantaggiosa, i soggetti aggiudicatori possono prevedere il conferimento di un premio in denaro, a parziale recupero delle spese sostenute, ai migliori classificati; i premi devono essere limitati al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate e possono essere accordati per un valore complessivo massimo dell'uno virgola cinque per cento dell'importo a base di gara, in caso di appalto concorso, e dello zero virgola sessanta per cento, in caso di offerta economicamente più vantaggiosa. 2 I contraenti generali dotati della adeguata e competente classifica di qualificazione per la partecipazione alle gare, attestata con il sistema di cui al presente capo ovvero dimostrata ai sensi dell'articolo 47, comma 2, possono partecipare alla gara in associazione o consorzio con altre imprese purché queste ultime siano ammesse, per qualunque classifica, al sistema di qualificazione ovvero siano qualificabili, per qualunque classifica, ai sensi dell'articolo 47, comma 2. Le imprese associate o consorziate concorrono alla dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1. Relazione all’articolo 191 Il presente articolo codifica l’art. 20 octies del D.Lgs 190/2002 con i necessari adattamenti.

Art. 192 (Gestione del sistema di qualificazione) (art. 20-nonies, d.lgs. 190/2002 aggiunto dall’art. 1, d.lgs. 9/2005) 1 La attestazione del possesso dei requisiti dei contraenti generali e' rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2 La durata dell'efficacia della attestazione è pari a tre anni. Entro il terzo mese precedente alla data di scadenza dell'attestazione il contraente generale trasmette al Ministero tutta la documentazione necessaria ad ottenere il rinnovo. La attestazione è rilasciata ovvero motivatamente negata entro tre mesi dalla ricezione di tutta la documentazione necessaria. In caso di ritardo nel rilascio, imputabile all'Amministrazione, l'attestazione scaduta resta valida, ai fini della partecipazione alle gare e per la sottoscrizione dei contratti, fino al momento del rilascio di quella rinnovata. 3 La attestazione di cui al comma 1 è necessaria per la partecipazione alle gare per l'affidamento di contratti di contraente generale a decorrere dall’ottavo mese dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 10 T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. gennaio 2005, n. 9, pubblicato nella gazzetta ufficiale del 4 febbraio 2005. 4 Per quanto non espressamente previsto dal presente capo, si fa riferimento, ai fini della qualificazione delle imprese, alle norme di cui al regolamento dell’articolo 5. Le ulteriori modalità tecniche e procedurali di presentazione dei documenti e rilascio della attestazione, sono regolate con provvedimento ministeriale.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituita una commissione per l'esame dei ricorsi amministrativi contro i provvedimenti di attestazione; le spese della commissione sono anticipate dai ricorrenti e poste a carico della parte soccombente, in conformità alle previsioni di apposito regolamento emanato di concerto tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro dell'economia e delle finanze. Qualora dovesse risultare soccombente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai relativi oneri si fa fronte mediante utilizzo degli ordinari stanziamenti di bilancio del medesimo Ministero. 5 Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituita una commissione consultiva alla quale partecipano rappresentanti designati dalle associazioni imprenditoriali e sindacali più rappresentative nel settore, dei maggiori committenti di opere di preminente interesse nazionale ed esperti del settore, nonché dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il monitoraggio dell'applicazione del presente capo. La commissione ha accesso alle informazioni di cui all'articolo 193. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito e non è corrisposto alcun compenso o rimborso per le spese dei componenti. Relazione all’articolo 192 Il presente articolo codifica l’art. 20 nonies del D.Lgs 190/2002 con i necessari adattamenti.

 

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